Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee
TITOLO I Art. 1. E’ istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonché‚ dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.
Art. 2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché‚ alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatrica. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione.
Art. 3. Gli esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale. I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 3 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378
Art. 4. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell’abilitazione all’esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato. A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché‚ i soggetti indicati al successivo articolo 20. L’iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale. L’odontoiatra iscritto all’Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Art. 5. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all’Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all’esercizio della professione di odontoiatra.
Art. 6. L’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di “Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri” e di “Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri”. La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato Centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell’articolo 2 ed al secondo comma dell’articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente di due membri iscritti all’Albo degli odontoiatri. Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell’Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato Centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi. Qualora nel Consiglio direttivo dell’Ordine o nel Comitato Centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell’Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell’Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell’Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti. Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni. Per l’elezione del Comitato Centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri. All’articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:
“e) per l’esame degli affari concernenti la professione di odontoiatria, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti”.
In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato Centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali. Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché‚ alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione. La commissione per gli iscritti all’Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio dell’Ordine iscritti al medesimo Albo. La commissione per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel medesimo Albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.
TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
Art. 7. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all’allegato A alla presente Legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all’allegato B, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l’esercizio della relativa attività professionale, definita al precedente articolo 2. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all’allegato C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione. L’uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente Legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie.
Art. 8. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione di odontoiatra l’interessato deve presentare al Ministero della sanità, domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall’allegato B in originale o in copia autentica;
b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralità e di onorabilità o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell’esercizio della professione non richieda tale certificato, l’interessato deve presentare un estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso. Qualora l’interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovrà presentare uno dei titoli previsti dall’allegato C, in originale o copia autentica. La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di più di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
Art. 9. Il Ministero della sanità, d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua trasmissione all’Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall’interessato, dandone comunicazione al medesimo. Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l’autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi, nonché‚ del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti. Nel caso in cui il Ministero della sanità, venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull’ammissione del richiedente all’esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza. Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. La sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza de tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta. Il rigetto dell’istanza da parte del Ministero della sanità, deve essere motivato. L’Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l’iscrizione all’Albo stabilita dalle vigenti norme di Legge. Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l’iscrizione all’Albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.
Art. 10. Il Ministero della sanità, comunica all’autorità competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell’articolo 8, nonché‚ quelle penali per reati concernenti l’esercizio della professione. A tal fine l’Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità, di tutte le sanzioni che incidono sull’esercizio professionale.
Art. 11. Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. L’istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 12. Il Ministero della sanità, d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché‚ la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessita, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonché‚ corsi che consentano l’acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione.
TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 13. I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell’Albo professionale, nei limiti dell’attività professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:
a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l’interessato intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l’indicazione dello studio odontoiatrico autorizzato presso il quale la prestazione sarà effettuata;
b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l’interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l’indicazione delle eventuali limitazioni al campo di attività professionale;
c) un certificato attestante che l’interessato è in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all’allegato B. In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione. Il Ministero della sanità, comunica all’Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall’interessato. La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non più di dodici mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.
Art. 14. Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunità europee ha, nell’esercizio dell’attività di cui al precedente articolo, gli stessi diritti dell’odontoiatra cittadino italiano ed è soggetto agli stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. E’ in ogni caso vietata la titolarità di uno studio odontoiatrico. Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall’esercizio della professione o la radiazione dall’Albo professionale, l’Ordine professionale territorialmente competente diffida l’odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunità europee, dall’effettuare ulteriori prestazioni. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.
TITOLO IV – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA’ EUROPEE DA PARTE DI ODONTOIATRI CITTADINI ITALIANI
Art. 15. Gli odontoiatri cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza.
Art. 16. Il Ministero della sanità, provvede a fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorità dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali. A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanità, di tutte le sanzioni che incidono sull’esercizio professionale.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17. I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
Art. 18. Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della data stessa, e non rispondente all’insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell’esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità, un attestato, rilasciato dall’autorità competente, dal quale risulti che hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione od attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato;
b) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità, un attestato, rilasciato dall’autorità competente, dal quale risulti che essi si sono effettivamente dedicati alla specifica attività specialistica per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.
Art. 19. In applicazione della direttiva comunitaria n. 78/686/CEE, il Ministero della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di medico anteriormente al 28 gennaio 1980 l’attestato che dichiara che si sono effettivamente e lecitamente dedicati nel nostro Paese, a titolo principale, all’attività professionale di odontoiatra per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato, e che sono pertanto autorizzati ad esercitare la predetta attività alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi di cui all’allegato B, lettera f). Ai fini degli accertamenti preliminari al rilascio del suddetto attestato, il Ministero della sanità, si avvale della collaborazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e delle associazioni professionali competenti. Previa acquisizione della necessaria documentazione, e nei confronti di coloro che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico, il Ministero della sanità, rilascia inoltre il relativo attestato, valido ai fini della dispensa dalla pratica triennale di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 20. Nella prima applicazione della presente Legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 abilitati all’esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri ai fini dell’esercizio dell’attività di cui all’articolo 2. Tale facoltà va esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Con decreto del Ministro della sanità, saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le relative modalità e procedure, e saranno altresì emanate le norme concernenti la salvaguardia dei diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici optanti, nonché‚ quelle attinenti alla reiscrizione all’Albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e chirurgia che intendessero revocare l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri. All’Albo degli odontoiatri è aggiunto l’elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l’esercizio della professione ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.
Art. 21. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell’articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.
Art. 22. Nella prima attuazione della presente legge, il Consiglio provinciale dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell’Albo professionale. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il presidente dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri indice l’assemblea degli iscritti nell’Albo degli odontoiatri, la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio e della commissione per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri di cui all’articolo 6, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Entro 60 giorni dall’elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi degli ordini ai sensi del comma precedente il presidente della Federazione nazionale convoca il Consiglio nazionale degli ordini per l’elezione dei componenti del Comitato Centrale di cui all’articolo 6, secondo comma, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Art. 23. In prima applicazione della presente Legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli adempimenti di cui al precedente articolo 22, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60 giorni.